Art. 5.
(Autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di impianti nucleari).

      1. L'autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di impianti di produzione dell'energia nucleare ad uso civile è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, quale organo nazionale preposto alla sicurezza e all'economicità del sistema elettrico nazionale, su istanza del soggetto richiedente, previa intesa con la regione o con la provincia autonoma interessata e sulla base di apposita conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.